L’Art. 37 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali introduce l’obbligo per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di nominare un DPO, ossia un responsabile della protezione dei dati, laddove vi sia un trattamento effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; o nel caso in cui le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure laddove le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o 10 del GDPR.
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