“Il nesso causale nella contrazione dell’epatite cronica HCV, a seguito di emotrasfusioni, deve essere provato dal danneggiato, ma si tratta di una prova che può essere caratterizzata da meccanismi di tipo presuntivo”.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31498/18, accogliendo un ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Aulino, ha affermato questo importante principio di diritto in materia di riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/92.
Infatti, anche se il controllo della Corte di Legittimità non può riguardare il convincimento del Giudice del merito, tuttavia la Suprema Corte può valutare la congruità e la logicità della motivazione.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha precisato che incorre in tale vizio il Giudice di merito che non compie un esame organico e complessivo degli elementi di fatto esistenti e della loro rilevanza; secondo la Corte, si finirebbe per negare il nesso di causalità, pur in presenza di un accertamento scientifico del contagio per via parenterale, escludendo tale genesi patologica solo per la bassa percentuale dei portatori del virus C tra i donatori di sangue, ammettendo invece che gli stessi all’epoca dei fatti non erano sottoposti a controlli preventivi.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la decisione del Giudice di merito, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in altra composizione.
Giuseppe Aulino