Registro Pubblico delle Opposizioni e telemarketing no-spam: nuovo strumento per segnalare le chiamate indesiderate

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La ricezione di chiamate promozionali è mal tollerata dai cittadini sui quali premono pratiche dal carattere, tendenzialmente, vessatorio, e da qui nasce il Registro Pubblico delle Opposizioni.

A scopo di tutela, il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto a istituire il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportati nei medesimi elenchi.

La Cassazione ed il Garante Privacy sul TeleMarketing

 

L’operatore, per utilizzare a fini di telemarketing i numeri nazionali e gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto alla registrazione al Registro Pubblico delle Opposizioni in qualità di operatore al fine di verificare i contatti nei confronti dei quali è inibita l’esplicazione del servizio commerciale e promozionale; tuttavia, può capitare che, nonostante l’iscrizione all’RPO, i soggetti (siano questi persone fisiche o giuridiche) ricevano comunque comunicazioni indesiderate.

La segnalazione di comunicazioni indesiderate ha previsto, inizialmente, l’invio di un modulo cartaceo, completato in ogni suo elemento al fine di utilizzare le informazioni inserite, ai fini della segnalazione. Con comunicato stampa dell’Autorità Garante per la Privacy, il modulo cartaceo viene sostituito con modulo online, più comodo per la compilazione e l’invio da parte degli interessati; il sistema di segnalazione vieta l’inserimento di segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziati.

La segnalazione è ricevuta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e deve riguardare un solo titolare cioè il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione; possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate purché riferite sempre allo stesso titolare. È importante, altresì che la segnalazione sia presentata da un soggetto identificato; altrimenti, se non identificato, l’Autorità Garante potrà utilizzare le notizie nel caso in cui si ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.

La segnalazione può riguardare anche la ricezione delle c.d. “telefonate mute”: si intendono quelle chiamate effettuate per finalità commerciali nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore anzi il ricevente ascolta una sorta di rumore ambientale (ad esempio voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio).

Verso una nuova era del telemarketing …?

 

Una volta completata la procedura per la segnalazione online, in base agli elementi inseriti, il sistema invierà in risposta una e-mail automatica contenente alcune preliminari informazioni sulla segnalazione e sui rimedi attivabili; non necessariamente seguiranno altre comunicazioni da parte dell’Ufficio.

Considerata la disposizione normativa di cui all’art. 19 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, le segnalazioni hanno il fine di sollecitare un controllo da parte del Garante, tuttavia, non necessariamente comportano l’adozione di un provvedimento.

 

Angela D’ambra

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