La Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza 14270/22 ha affrontato la questione riguardante la possibilità per un professore di registrare una lezione tenuta in classe.
La questione, è stata affrontata partendo dal DPR 249/98 che è il regolamento degli studenti della scuola secondaria, art.2 che afferma il principio secondo cui, la registrazione poteva essere effettuata solo ed esclusivamente se gli studenti fossero stati d’accordo.
Anche il codice privacy all’art.4 comma 1 lettera A impedisce questo, poichè la registrazione può essere effettuata solo previo consenso dell’interessato al di là della sua mancata divulgazione.
Un tema affrontato già dal Garante per la protezione dei dati personali il 20 gennaio 2005, e già allora la sua decisione fu di questo tenore. Affermò infatti che per poter registrare era necessario il consenso informato degli alunni.
Registrazione delle lezioni in classe viste in ambito privacy
L’illegittimità dell’atto come detto è rilevata dall’art.4 comma 1 del codice privacy, il quale definisce dato personale qualunque operazione sia essa elettronica o meno che permette la registrazione di un dato. Ai sensi della lettera b) dello stesso articolo inoltre, viene evidenziato che “dato personale” viene considerato anche una qualunque informazione che possa anche indirettamente, portare al riconoscimento della persona che non ha espresso il proprio consenso.
La locuzione “qualunque informazione”, ricomprende tanto mere valutazioni quanto dati oggettivi. Quindi qualunque informazione che possa ricondurre al riconoscimento di un determinato soggetto (Cassazione civile sez.I, 31/05/2021 n.15161).
Da ciò si deduce che anche la voce di una persona, registrata attraverso un apparecchio elettronico, costituisce un vero e proprio “dato personale”, e per questo non utilizzabile se non dietro consenso scritto.
Nel caso di specie, è evidente, che trattandosi di una lezione in classe, la registrazione avrebbe portato indubitabilmente ad un riconoscimento degli alunni, trattandosi di uno spazio ristretto.
Alessandro Pagliuca
LA TUA SCUOLA E’ IN REGOLA CON IL GDPR?
E’ GIA’ STATO NOMINATO UN DPO?