Con la recente Ordinanza n. 1025/2021 del 26 aprile 2021, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di telemarketing nella controversia tra Telecom ed il Garante Privacy, affermando che:
➡ contattare gli utenti che hanno espressamente negato il consenso, ai fini di un ripensamento, costituisce una violazione del diritto alla riservatezza degli stessi;
➡ il trattamento dei dati di un utente per chiedere il consenso per fini di marketing è esso stesso un trattamento per finalità di marketing.
Con tale Ordinanza, la Cassazione ha superato le difese dell’operatore telefonico, valorizzando la volontà espressa dagli utenti e la tutela della riservatezza dei medesimi.
Inoltre, l’operato del Garante Privacy risulta confermato anche dal caso Vodafone, chiuso lo scorso novembre 2020 con una sanzione di oltre 12 milioni di Euro.
Il Caso Telecom
Con provvedimento del 22/06/2016 il Garante per la Protezione dei dati personali ha vietato il trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing, in mancanza di consenso legittimamente manifestato.
In particolare, il divieto fa riferimento ad una campagna “recupero consenso” in virtù della quale Telecom, nel corso del 2015, aveva contattato per finalità promozionali circa cinque milioni di ex clienti, dei quali una parte non aveva prestato il Consenso, oppure lo aveva espressamente negato.
Secondo Telecom, il trattamento dei dati non aveva avuto uno scopo promozionale, ma era finalizzato solo a verificare la permanenza del dissenso (da parte dei predetti ex clienti) a ricevere comunicazioni promozionali, al fine di acquisire l’eventuale consenso.
Sul punto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata dall’operatore, affermando che “una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una «comunicazione commerciale».
Pertanto, per procedere ad una simile comunicazione non può non tenersi conto del registro pubblico delle opposizioni, contenente l’elencazione di coloro che non intendono ricevere contatti di marketing (art. 130, co III, Codice Privacy).
In caso contrario, la volontà degli utenti non verrà rispettata, con violazione delle disposizioni in materia di consenso al trattamento dei propri dati e tutela alla riservatezza.
Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di Telecom ed ha confermato la correttezza del provvedimento del Garante Privacy
Il Caso Vodafone
Recentemente il Garante Privacy è tornato sul tema del telemarketing “aggressivo” da parte degli operatori telefonici, laddove con provvedimento n. 224 del 12 novembre 2020 ha sanzionato la Vodafone Italia S.p.A. per aver trattato in modo illecito centinaia di dati con finalità di telemarketing.
Tale decisione origina da 438 fascicoli aperti dal Garante nei confronti di Vodafone ed oltre 700 reclami giunti all’Autorità da parte di privati segnalanti, dal dicembre 2018 al 17 giugno 2020, in massima parte riguardanti le attività di telemarketing e di invio di messaggi promozionali da parte o per conto della Società.
A seguito di un’accurata attività istruttoria e dopo aver esaminato le considerazioni di Vodafone Italia, il Garante Privacy ha potuto rilevare numerose falle nei sistemi della società di telefonia, con la sostanziale violazione del principio della c.d. privacy by design statuito nel GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), relativamente alla raccolta ed al trattamento dei dati degli utenti, e degli obblighi di riscontro ai reclami presentati dagli utenti.
Accertate le gravi violazioni della Vodafone, il Garante ha dunque emesso il predetto provvedimento, con il quale ha irrogato una sanzione pari ad Euro 12.251.601 (12 milioni, duecentocinquantunomila,601) nei confronti dell’operatore telefonico, obbligando quest’ultimo a prevedere un trattamento dei dati in suo possesso virtuoso e rispettoso delle disposizioni in materia privacy.
Conclusioni
Le recentissime pronunce della Cassazione e del Garante Privacy evidenziano l’importanza del consenso e, più in generale, della tutela della privacy in ambito di comunicazioni commerciali e marketing, rimarcando come non sia accettabile uno scorretto trattamento da parte degli operatori telefonici.
Alla luce di tutto quanto sopra e delle sanzioni irrogate nei casi di accertata violazione della riservatezza degli utenti e delle disposizioni in materia di privacy, risulta evidente come sia necessaria un’adeguata informazione in ordine ai diritti degli utenti ed agli strumenti di tutela nei confronti di pratiche commerciali scorrette, troppo spesso comuni ai maggiori operatori del mercato telefonia.
Giulio Riccio