Fedez – Rai: censura, diritto di cronaca e violazione della privacy

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In questi giorni l’attenzione mediatica è piombata sul cantante Federico Leonardo, in arte Fedez, marito della famosa influencer Chiara Ferragni. Da un po’ di tempo il cantante sta facendo sentire la sua voce in merito al Ddl Zan, disegno di legge  contro l’omotrasnfobia.

Fedez in più dirette ha espresso il suo disappunto sulla gestione della calendarizzazione al senato per la votazione del Ddl Zan, dopo la votazione alla camera, da parte di Ostellari presidente della commissione Giustizia. Il cantante ha posto l’attenzione sul Ddl Zan, anche in sue varie dirette Instagram, invitando anche l’autore stesso per parlare dei contenuti. Il provvedimento in questione propone di estendere il reato di propaganda e istigazione a delinquere “ per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (reato 604 bis del codice penale) anche a “motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”.

In alcune sue dirette il cantante si è sfogato nei confronti della Rai rea di averlo sottoposto a censura, in quanto gli si chiedeva di cambiare parte del suo intervento, che poi ha comunque portato avanti sul palco del concerto del primo maggio. Il monologo di Fedez , ha riguardato le espressioni omofobe di alcuni esponenti della Lega e sul comportamento da parte del presidente Ostellari relativamente al Ddl Zan.  Fedez durante una diretta instagram ha fatto ascoltare la registrazione della telefonata avvenuta con la vicedirettrice della Rai, accusando lei e i vertici dell’azienda pubblica di voler censurare il suo intervento in alcune parti.

La questione portata all’attenzione mediatica, però ha innescato delle problematiche, in tema di violazione della privacy. Registrare una telefonata tra due persone, entrambe presenti, ma all’insaputa dell’altro, è lecito e non serve nessuna autorizzazione dalla polizia o dal giudice, così come portare con sé una microspia o utilizzare il proprio smartphone per registrare, non è illegale, e può essere utilizzato in giudizio.

E’ illecito, invece,  registrare una conversazione all’insaputa dell’altra persona in casa di quest’ultima, nella sua auto o nel posto di lavoro, così come lasciare un registratore per ascoltare gli intercettati e andare da un’altra parte. Il problema che ci si pone, nella bagarre  tra Fedez e i vertici della Rai, è non tanto la registrazione  della telefonata, ma la sua pubblicazione. La registrazione di una telefonata è legale, mentre non lo è la sua pubblicazione, in quanto la legge vieta solo la sua diffusione. Ovviamente tale illiceità viene meno se la registrazione venisse fatta ascoltare ad un autorità giudiziaria.

E’ illegale registrare una telefonata?

La sentenza della Cassazione 16886/2007 ha ribadito  che la registrazione di una telefonata consiste semplicemente nel fissare una memoria elettronica, ciò che abbiamo già archiviato nel nostro cervello, perché lo abbiamo sentito con le nostre orecchie. Il divieto di registrazione di una conversazione telefonica alla quale  si sta partecipando corrisponderebbe all’imposizione di dimenticare una conversazione  e quindi non avrebbe alcun senso. Invece nella ipotesi di diffusione si commetterebbe infatti il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui, disciplinato dall’art. 615 del Codice Penale,  nel quale si legge che : “ Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi quattro anni. La pubblicazione  di una conversazione telefonica è reato, ma la si può utilizzare per far valere i propri diritti. All’art.13 comma 5 lettera b del Codice Privacy, si può leggere che i dati sono trattati ai fini dello svolgimento  delle investigazioni difensive di cui alla legge n.397/2000, o comunque per far valere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Per verificare se sussista un trattamento illecito di dati, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 137 del Codice Privacy, il trattamento dei dati personali realizzato nell’esercizio dell’attività giornalistica non soggiace al requisito del consenso dell’interessato, purché siano rispettati i limiti generali all’esercizio legittimo del diritto di cronaca e, in particolare, il requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico come ai sensi degli artt. 137, co. 3, e art. 2 Codice Privacy.

Nella fattispecie l’artista Fedez avrebbe potuto registrare la telefonata, come quanto riportato sopra ed  eventualmente fosse stato citato in giudizio, avrebbe potuto esibirla al giudice per farla esaminare. Al contrario l’averla diffusa in rete, lo renderebbe colpevole, essendo una conversazione privata, che viene tutelata dall’art.15 della Costituzione che sancisce la inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, salvo la limitazione non avvenga per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Nel caso specifico non esiste neanche l’esimente del trattamento dei dati per finalità giornalistiche,  come riportato dall’ art.136 del del Codice Privacy, in quanto nella fattispecie l’artista non è iscritto all’ordine dei giornalisti, né stava compiendo un’attività giornalistica. L’interesse all’informazione, esercitato tramite il diritto di cronaca, può comprimere la sfera privata del singolo solo quando la notizia sia veritiera, esposta in maniera formalmente corretta, quindi continenza della notizia, e sussista un interesse pubblico alla conoscenza del fatto. L’interesse pubblico alla notizia quindi, discende da due fattori, uno oggettivo, quando la notizia è meritevole di diffusione, l’altro soggettivo invece quando riguarda l’importanza del ruolo ricoperto come ad es. una carica pubblica.

Fedez ha davvero violato la privacy?

Fedez non è un giornalista e quindi non può avvalersi del  diritto di cronaca, che lo scagionerebbe da una violazione della privacy, in quanto ha pubblicato la telefonata senza il consenso dell’altro utente. A difesa della condotta del cantante, però,  è utile richiamare il Provvedimento del Garante Privacy  n.29 del 27.10.2016 ( doc.web n. 4747581), nel quale si legittima l’attività del blogger, che al pari di un giornalista “nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati”, oltre che i principi deontologici della professione, pubblica e conserva dati personali nel proprio blog senza aver raccolto il consenso dell’interessato. Il Garante ha stabilito, che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è applicabile anche al blogger che al pari di un giornalista svolge attività di informazione e quindi il blog rientra nell’ambito della fattispecie regolata dall’art.136 del Codice Privacy che estende le garanzie riguardanti l’attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti. Utile ricordare che è necessario sempre, che la notizia abbia un interesse pubblico e che quindi da essa discendano i due fattori l’uno oggettivo e l’altro soggettivo di utilità della notizia per la comunità.

Possiamo definire Fedez un blogger?

Il rapper oltre che famoso per le sue canzoni, per il matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni è anche un famoso blogger che pubblica costantemente contenuti divertenti, informazioni o notizie di tendenza sul suo canale instagram.

Con questo articolo abbiamo offerto un diritto di ricerca e di informazione, secondo un soggettivo e un oggettivo punto di vista.

Spetterà alle autorità giudiziarie, se saranno eventualmente adite, esaminare e giudicare i fatti.

Francesco Lo Chiatto

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