Il Garante privacy multa Enel Energia per telemarketing

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Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha multato la società di erogazione dei servizi di energia elettrica Enel Energia per l’elevata cifra di circa 26 milioni e mezzo di euro.

Questo perché Enel Energia aveva posto in essere una massiccia attività di telemarketing, contattando migliaia di utenti tramite telefono, anche con l’ausilio di messaggi preregistrati. Tuttavia un numero significativo di questi utenti non aveva espresso il consenso a ricevere comunicazioni di carattere commerciale da parte di quest’azienda, o aveva contatto la stessa per richiedere di rimuovere il consenso precedentemente manifestato, nonché aveva riscontrato delle criticità nella gestione della propria area riservata.

Il Garante ha effettivamente riscontrato un aumento massiccio di attività di telemarketing da parte di quest’azienda dovuto al fatto che in questo periodo si sta concretizzando il passaggio da un mercato controllato al mercato libero. In altre parole, si sta verificando la transizione dal monopolio della società Enel servizio elettrico ad una pluralità di aziende che erogheranno gli stessi servizi in regime di concorrenza ed il conseguente travaso dell’utenza da un unico operatore, che verrà dismesso, ad una pluralità di operatori.

Inoltre ha riscontrato che tale attività, di per sé lecita, veniva effettivamente svolta in dispregio dei diritti degli utenti violando le norme in materia di protezione dei dati personali. In particolare il consenso, perché è bene ricordarlo i dati personali possono essere gestiti solo se vi è stato un previo consenso informato[1] (cioè consapevole ed assistito da tutta una serie di garanzie[2]), o se vi è stato un previo contratto tra le parti[3]; sono casi tassativi ed eccezionali quelli che prevedono l’utilizzo dei dati senza consenso[4], che spesso coinvolgono l’autorità pubblica come ad esempio l’utilizzo di dati personali nello svolgimento di indagini penali.

Quindi non vi era stato un previo consenso degli utenti a ricevere pubblicità od offerte promozionali, nonché vi erano stati casi in cui gli utenti avevano provato invano a revocare il consenso, o a dichiarare la loro volontà di non voler ricevere questo tipo di telefonate.

Infine sono state provate anche casi in cui l’area riservata degli utenti ed i relativi dati non erano stati gestiti in modo corretto da parte di Enel Energia.

Di conseguenza l’autority ha inflitto una severa sanzione economica all’azienda, oltre ad imporgli di adeguare il trattamento dei dati personali relativi alla vendita di modo che l’offerta di beni, servizi o contratti si svolga nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e ha imposto anche l’iscrizione dell’azienda al registro Roc[5].

L’effetto può sembrare solo di carattere burocratico, ma si tratta di limitare fortemente l’attività di telemarketing di Enel, che mentre prima di questa sanzione si svolgeva indiscriminatamente verso tutti gli utenti di cui aveva il numero, adesso può attivarsi solo verso quegli utenti che hanno espresso il consenso ad essere contattati per finalità di marketing.

Quest’ultimi sono un’esigua minoranza considerando il fatto che in generale le persone tendono a negare questo consenso e quindi questo si traduce in minor opportunità di proporre offerte, di acquisire nuovi clienti e in ultima analisi di vendite.

Gaetano Guarino.

SE VUOI EVITARE UNA MULTA, NOMINA SUBITO UN DPO

[1] Ex art. 6

[2] Ex art. 7 Gdpr

[3] Ex art 6

[4] Ex art 6

[5] Il Registro degli operatori di comunicazione, comunemente definito con l’acronimo ROC, è uno specifico elenco istituito in Italia dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, inglobando il Registro nazionale della Stampa italiana e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, al quale debbono obbligatoriamente iscriversi i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazione in materia di comunicazione.

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