La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’unico articolo disciplina modifica l’istituto dell’equo compenso, disciplinato dall’art. 13-bis della legge professionale forense (inserito dall’art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, come in L. 04.12.2017, n. 172). Le previsioni dettate per gli avvocati vengono estese dalla L. n. 172/2017 anche alle prestazioni, in quanto compatibili, degli altri professionisti di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, comprendendo gli iscritti agli ordini e collegi.
L’equo compenso è un principio vincolante al pari di altri che sono alla base della corretta azione amministrativa, e dovrebbe quindi risultare rispettato inderogabilmente in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione.
Quando lo scorso agosto il Comune di Marano pubblicava un bando che prevedeva compensi gratuiti per gli avvocati per giudizi di valore inferiore a 500 euro, i rappresentanti di varie associazioni forensi di Napoli e Provincia, guidati dal delegato dell’Organismo Congressuale Forense avv. Armando Rossi, hanno costituito un Comitato a tutela dei propri membri e di tutti gli Avvocati dei Fori interessati.
La prima iniziativa del Comitato è stata affidare all’avv. Elio Errichiello l’incarico di promuovere un’azione giudiziaria innanzi al TAR Napoli, sottoscritta da oltre un centinaio di Colleghi, avverso il bando del Comune di Marano. Di questo «avviso pubblico» è stato contestata in particolare la fissazione di compensi non in linea con i parametri professionali, quando non addirittura gratuiti, «e comunque in contrasto con il principio di equo compenso», che il Tar ha precisato essere «applicabile anche alla amministrazioni pubbliche». L’appalto per servizi legali è stato sospeso con ordinanza del 25/10/2018 con ordine all’Amministrazione di conformarsi a legge entro 20 giorni. La pronuncia del giudice amministrativo è la prima pronuncia giurisdizionale relativa all’applicazione del nuovo principio dell’equo compenso, come riformulato dalla Legge di Bilancio 2018, nel rapporto tra Avvocati e P.A., e di fatto vincola gli enti locali a riconoscere all’avvocato compensi rispettosi del decoro e della dignità professionale.
Il Comune di Marano, preso atto della chiara pronuncia del giudice amministrativo che per la prima volta dichiarava le tariffe proposte dal bando incompatibili con il principio dell’equo compenso, ha deciso di annullare definitivamente lo stesso bando con delibera del 5 novembre.
Il successo dell’iniziativa ha condotto alla costituzione dell’Osservatorio permanente sull’equo compenso, di cui è stato nominato Coordinatore lo stesso avv. Elio Errichiello, con lo scopo di vagliare i bandi per servizi legali e incarichi professionali pubblicati dalla P.A., e impugnare tutti i bandi illegittimi, lesivi della dignità dell’Avvocatura, a tutela dei propri membri e di tutti gli Avvocati dei Fori interessati. Non sono tardate le prime segnalazioni, e subito dopo la vittoria al Tar, è partita una nuova iniziativa.
In data 5.10.2018 è stato pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 72 un
avviso pubblico, indetto in esecuzione di deliberazione n. 680 del 7.9.2018, sostituita con successivo provvedimento n. 716 del 17.9.2018, per la costituzione di un elenco di Avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi professionali per la costituzione e difesa dell’Ente ovvero per l’attività esclusivamente procuratoria di presenza alle udienze e\o di domiciliazione, nonché per la disciplina delle relative condizione giuridico\economiche.
Dopo una prima analisi, anche tale provvedimento è apparso illegittimo e suscettibile di annullamento sotto vari profili.
Infatti, l’avviso de quo all’art. 10, commi 2 e 3 prevede che: “Il compenso dell’incarico di cui al comma 1, è fissato nella somma onnicomprensiva di €. 50,00 a giornata di udienza, aumentato del 50% qualora il numero di udienze, nell’arco della medesima giornata, sia superiore a tre (oltre IVA, CPA e RA, senza alcun riconoscimento né delle spese generali, art. 2 del d.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii., né delle spese di trasporto o di altra natura)” e che “L’affidamento dell’incarico di domiciliatario presso Fori insistenti al di fuori della Regione Campania che comportino un impegno del professionista in tutte le udienze in cui si articolerà il contenzioso, sarà effettuata dal Direttore Generale dell’Istituto sulla base dei criteri di cui all’art. 9 del presente bando. Il compenso per l’incarico di domiciliatario è determinato in base ai principi e ai parametri di cui al d.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii., secondo i valori medi riportati nelle relative Tabelle ridotti del 30%, (oltre IVA, CPA e RA, senza alcun riconoscimento né delle spese generali, art. 2 del d.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii., né delle spese di trasporto o di altra natura)”; ciò in aperta violazione sia del D.M. n. 55\2014 e quindi del D.M. parametri n. 37\2018, sia dei principi dell’equo compenso e della relativa disciplina di cui all’art. 13-bis della L. 247\2012 introdotto dalla L.172\2017 di conversione del D.L. 148\2017, come mod.ta dalla L. 205\2017, nella quale è espressamente previsto che siano nulle le “clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione”.
Inoltre, pare nulla anche la parte in cui il bando prevede una somma omnicomprensiva per la trattazione di udienze (50 euro a giornata) che non è parametrata al valore della causa e alla complessità di ciascun incarico, in violazione del principio dell’equo compenso e dell’art. 8 del DM 55/2014, che prevede: “All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
Sempre agli artt. 9 e 10 è ripetuto, altresì, che “La liquidazione delle competenze è subordinata alla verifica da parte del Direttore dell’UOC Avvocatura/Affari Legali dell’Istituto del corretto espletamento del mandato nel rispetto degli obblighi e dei principi normativi e deontologici che regolano l’adempimento delle prestazioni professionali”, rendendosi persino incerto il pagamento dell’attività professionale in quanto dipendente dal gradimento del Direttore stesso, che si auto-proclama tutore di “principi normativi e deontologici” che non spetta a lui giudicare, rivestendo egli semplicemente il ruolo di parte contrattuale. Anche tale clausola si palesa, pertanto, ictu oculi illegittima, anche per eccesso di potere, in quanto priverebbe l’Avvocato incaricato del compenso dovutogli a discrezione del Direttore cd. supervisore, e ciò sempre in violazione delle su elencate disposizioni di legge.
Si considera altresì illegittima la norma di chiusura di cui all’art. 12 del bando, secondo cui “L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso”, in quanto l’avviso contiene per relationem le condizioni della convenzione tra l’avvocato e l’Amministrazione, e secondo l’art. 13-bis della L. 247\2012 sono nulle e vessatorie le clausole del bando contenenti la “riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto”.
Il Comitato si è subito mobilitato raccogliendo le sottoscrizioni di ben 290 avvocati interessati a ottenere la revoca o rettifica del bando, e quindi è stato conferito nuovamente incarico all’avv. Errichiello per inoltrare all’Istituto Pascale una diffida per l’annullamento in autotutela, che eviterebbe all’Ente un aggravio di spese non giustificabili per la difesa giudiziale.
Ad oggi si resta in attesa della risposta dell’Ente, ma intanto proseguiranno le iniziative per garantire il rispetto della legge per l’equo compenso, ed evitare che i grandi committenti, non solo le grandi assicurazioni o le grandi banche ma in primis la Pubblica Amministrazione, strozzino i professionisti che si sono messi sul mercato e cercano di far rispettare la propria dignità.
Avv. Elio Errichiello
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