Le Sezioni Unite della Cassazione, in data 11 luglio 2018, hanno pubblicato il comunicato stampa relativo alla sentenza, pubblicata lo scorso 10 aprile 2018, avente ad oggetto il diritto all’assegno divorzile.
La decisione ha stabilito che per la concessione dell’assegno di divorzio, si dovrà applicare un “criterio composito” che si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permangono anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Più precisamente tale criterio dovrà tenere conto:
– “delle rispettive condizioni economico- patrimoniali” dei coniugi
– dare “particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” al patrimonio comune e personale, in relazione anche ad alcuni fattori quali: la durata del matrimonio; le potenzialità reddituali future; l’età del coniuge richiedente l’assegno.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, chiarito la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile.
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, infatti, incide sullo status ma non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.
In sostanza, il diritto all’assegno divorzio è condizionato dal previo riconoscimento di esso della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno, così come disposto dall’art. 5, VI co. L. n. 898/1970, che devono essere valutati non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare.
Livia Aulino